uniacque-deve-restituirecanoni-di-depurazione-non-dovuti_43c8a22e-5b5a-11e4-ac73-f62afb0630e4_998_397_big_story_detailIl canone di depurazione è una delle voci che compongono la “bolletta dell’acqua”.
Sino a qualche anno fa la legge prevedeva che la depurazione si pagasse comunque, e quindi anche quando il depuratore non c’era  (art. 14 l. 36/1994).

Qualche tempo dopo, la Corte Costituzionale (sentenza 335/2008) ha chiarito che chi non usufruisce del servizio di depurazione non deve pagarlo, e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14. Gli utenti non serviti hanno dunque il diritto ad ottenere il rimborso della parte di “bolletta” pagata ma non dovuta.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è stato emanato il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13).
Il DL 208 contiene alcune regole che è necessario conoscere per sapere se se si è tenuti a pagare il canone di depurazione (e se si ha, quindi, diritto al suo rimborso se lo si è pagato).
L’articolo 8-sexies precisa (comma 1) che se il depuratore non c’è, ma è già iniziata la procedura per la sua progettazione o realizzazione, agli utenti vengano addebitati i relativi  oneri e  quelli per i connessi investimenti.  Questo, a condizione che l’opera proceda nei tempi programmati.
Per capire cosa e quanto dobbiamo pagare (o se qualcosa ci deve essere restituito) bisogna dunque sapere se siamo già allacciati a un depuratore o se è in corso la sua progettazione o la sua realizzazione.

1.- Per chi è allacciato a un depuratore (più o meno) funzionante il problema non si pone. Il canone di depurazione è dovuto, e nessun rimborso può essere richiesto. Cosa accade, però, se il depuratore non è a norma?
Per depuratore si intende l’insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici  (art. 2, comma 2 del D. Min. Ambiente 30/09/2009).
Secondo la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, però, rientrerebbe nella definizione di “impianto di depurazione… l’insieme delle strutture che presiedono alla depurazione delle acque senza entrare nel dettaglio della filiera impiantistica e sull’adeguatezza ai fini della normativa degli scarichi: in ogni caso si ha un processo di depurazione e costi di gestione (servizio) che devono essere attribuiti all’utente” (nota 11/11 2010, prot. 4720/RP, di interpretazione autentica dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30/9/2009, richiamata nella nota ATO Genova Levante-Comune di Sori del 04/03/2016).
Il canone di depurazione sarebbe quindi dovuto anche se il depuratore non fosse a norma, perché anche in questo caso ci sarebbero costi di gestione da rimborsare.
Questa interpretazione, anche se “autentica”, sembra un po’ forzata, ma esiste, e bisogna tenerne conto.
2.- Se non si è allacciati ad alcun depuratore, ma ne sono state avviate la progettazione o la realizzazione, non è dovuto il canone di depurazione.  Saranno però legittimamente addebitati gli oneri di progettazione o realizzazione sostenuti dal gestore.
È quindi possibile richiedere il rimborso del canone di depurazione, ma dal rimborso saranno dedotti gli oneri per attività di progettazione, di realizzazione o di completamento del depuratore svolte nel periodo. (D. Min. Ambiente del 30/09/2009, art. 1, comma 3)
3.- Se non è allacciati ad alcun depuratore e neppure ne è stata avviata la progettazione o la realizzazione non si deve pagare il canone di depurazione. Se lo si è pagato si ha diritto al suo integrale rimborso.

Come fare a conoscere la propria situazione
Il DL 208 (articolo 8-sexies, comma 4 e 5) prevede che il gestore metta a disposizione degli utenti tutte le necessarie informazioni.
Il D. Min. Ambiente del 30/09/2009 elenca dettagliatamente (art. 4) le informazioni che il gestore deve fornire.
Queste informazioni devono essere comunicate agli utenti  (art. 8) inviando in allegato alla bolletta e pubblicando sul proprio sito web un prospetto conforme al modello allegato al DM.

Dunque, cosa fare?
Il primo passo è, ovviamente, quello di controllare attentamente la propria bolletta.
Se la voce “canone di depurazione” non compare, ovviamente non c’è problema.
Se invece si sta pagando il canone di depurazione e si pensa che non sia dovuto, occorre anzitutto ottenere  tutte le informazioni necessarie a chiarire la situazione.
Sono allacciato a un depuratore?  Il depuratore è in funzione ? Sono in corso o in progetto i lavori per realizzarlo?
Come detto, queste informazioni dovrebbero risultare dalla bolletta o essere facilmente reperibili presso il gestore del servizio.
Nel caso in cui così non fosse, è opportuno rivolgersi, da soli o, ancor meglio, in gruppo a un professionista che possa farlo.
Si può, a questo punto, richiedere il rimborso. Per farlo, è sufficiente compilare e presentare l’apposito modulo al gestore del servizio. Il termine di prescrizione deve (prudenzialmente) essere considerato di cinque anni.Se il rimborso fosse dovuto, ma venisse rifiutato è naturalmente possibile agire in giudizio per ottenerlo.