Quanto dura in carica un amministratore di condominio?

Fino a qualche anno fa, la situazione era chiara.

L’art. 1129 c.c. prevedeva che “Quando i condòmini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. […] L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.”

Nessun dubbio, quindi: l’assemblea deliberava ogni anno la nomina dell’amministratore per i dodici mesi successivi.

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La riforma del condominio entrata in vigore nel  2013 ha però cambiato le carte in tavola . Il nuovo art. 1129, comma 10, c.c. oggi prevede che «L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per  eguale durata».

Il guaio è che il nuovo art. 1129 è stato interpretato in tre diversi modi:

  1. non è cambiato nulla: l’amministratore viene nominato dall’assemblea per un anno ed il rinnovo dell’incarico deve essere deliberato dall’assemblea;
  2. dopo il primo anno, l’incarico si rinnova automaticamente per un altro anno, ma solo per una volta;
  3. dopo il primo anno, l’incarico si rinnova automaticamente di anno in anno, senza limiti.

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Come sempre, in questi casi, la parola definitiva spettava ai giudici, che, va subito detto, non hanno ancora risolto in modo definitivo la questione.

La maggior parte delle sentenze dei Tribunali ha scelto la seconda interpretazione.  

Si è quindi affermato che l’amministratore viene nominato per un anno e che il suo incarico si rinnova automaticamente per una seconda annualità.

Dopo il primo anno, non c’è, quindi, bisogno di deliberare il rinnovo dell’incarico:  l’amministratore resta per un altro anno.

Insomma: nei primi due anni, l’amministratore cambia solo se ne viene deliberata la revoca  (l’Assemblea lo può fare in qualsiasi momento, anche a metà anno).

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Si tratta di una questione così importante?

In teoria, no; in pratica sì, perché nominare (o revocare) un amministratore richiede una discreta maggioranza (500 millesimi e almeno la metà dei presenti). 

Spesso è complicato metterla insieme.

Dunque, chi può stare alla finestra lasciando ad altri la difficoltà di trovare una maggioranza è avvantaggiato.

E’ così per l’amministratore in carica, che non deve preoccuparsi di ottenere il consenso di 500 millesimi per farsi confermare.  Tocca, invece, a chi lo vorrebbe sostituire trovare la maggioranza.

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Tutto chiaro, quindi?

Ovviamente, no.

La Cassazione, infatti, non si è ancora pronunciata: c’è quindi ancora spazio per una soluzione diversa.

Proprio per questo, conviene –almeno per ora – essere prudenti e deliberare, comunque, “per quanto occorrere possa” il rinnovo dell’incarico all’amministratore anche alla scadenza del primo anno di mandato.

Le sorprese, si sa, sono sempre dietro l’angolo!