La separazione non è una scelta facile. Alla decisione di separarsi si arriva con addosso le tensioni e la fatica di un periodo di crisi più o meno lungo.
Fino a un paio di anni fa, tutto era reso ancora più sgradevole dalla necessità di rivolgersi al Tribunale.
Questo era ovviamente inevitabile in caso di disaccordi su questioni economiche o sulla collocazione dei figli.
Non aveva però alcun senso quando la separazione era consensuale e i coniugi avevano deciso di comune accordo come regolare i loro rapporti. Anche in quest’ultimo caso, bisognava però aspettare diversi mesi per poter comparire davanti al giudice, che nel 99,9% dei casi non faceva altro che prendere atto dell’accordo raggiunto dalle parti. Era un’attesa inutilmente crudele, perché costringeva a trascinare nel tempo situazioni che invece si potevano risolvere velocemente.
Oggi, almeno questo problema è superato. Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto due percorsi alternativi e più veloci per arrivare alla separazione consensuale dei coniugi.
Questa novità aumenta le buone ragioni per cui, in queste situazioni, è necessario fare tutto il possibile per arrivare a un accordo. La principale è che se uno dei due coniugi richiede la separazione il Tribunale comunque la concede. Questo accade anche quando l’altro, invece, vuole proseguire la convivenza coniugale. In una causa di separazione (si parla in questo caso di separazione “giudiziale”, cioè “non consensuale”), non è ma in discussione se separarsi ma solo come. Si tratta “solo” di decidere il tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli e come saranno regolati i rapporti economici tra i coniugi. Queste cause normalmente durano parecchi anni. Si tratta di esperienze devastanti, perché ci si fa del male e si finisce col distruggere ogni possibilità di avere, in futuro, rapporti civili (che sono soprattutto nell’interesse dei figli).
La separazione consensuale, oggi, ha anche un altro vantaggio: il periodo di attesa prima di poter chiedere il divorzio si riduce a sei mesi; invece, quando la separazione è giudiziale, rimane di un anno.
Su cosa occorre mettersi d’accordo per arrivare ad una separazione consensuale? I coniugi dovrebbero convenire su questi punti:
- L’eventuale contributo del coniuge più benestante al mantenimento di quello economicamente più debole;
- l’assegnazione della casa coniugale;
- altre eventuali questioni economiche e patrimoniali;
- l’affidamento dei figli (che è, salvo eccezioni, congiunto), la loro collocazione ed il diritto di visita del genitore col quale non coabitano;
- ilcontributo al mantenimento dei figli del coniuge non collocatario, le modalità di decisione e di ripartizione delle eventuali ulteriori spese per studio, salute, vacanze, ecc.
Una volta raggiunta un’intesa, ci sono – come detto – tre strade percorribili.
- Procedimento di separazione consensuale in Tribunale: si deposita in Tribunale un ricorso “congiunto”, cioè firmato da tutti e due i coniugi (l’assistenza di uno o più avvocati è facoltativa). Poi, si attende con pazienza di essere convocati. In questi casi, l’udienza è una formalità e serve solo a confermare davanti al giudice che si è raggiunta un’intesa sulla separazione. Il verbale viene trasmesso alla Procura della Repubblica, che dà il suo nulla osta (scontato se le condizioni volute dai coniugi non presentano anomalie che potrebbero, ad esempio, danneggiare i figli minori). Infine, il Tribunale omologa il verbale di separazione sottoscritto dalle parti.
- Accordo di separazione consensuale concluso davanti all’ufficiale di stato civile (Questa procedura è possibile solo se non ci sono figli minorenni, oppure figli maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.) L’ufficiale di stato civile riceve da ciascun coniuge personalmente (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) la dichiarazione che i coniugi vogliono separarsi secondo condizioni concordate, dopodiché li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo.
- Convenzione di negoziazione assistita da due avvocati (Questa procedura è possibile sempre). I coniugi raggiungono, con l’assistenza dei rispettivi avvocati un accordo, che viene messo per iscritto.Se non ci sono figli minorenni, oppure figli maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti gli avvocati trasmettono l’accordo al procuratore della Repubblica presso il Tribunale che, se non ci sono irregolarità, comunica il suo nullaosta. Un po’ più complicata (ma solo per gli avvocati) la procedura quando ci sono persone da tutelare (figli minorenni, ecc..) In questo caso, il procuratore della Repubblica verifica se l’accordo risponde all’interesse dei figli. Se non ci sono problemi, autorizza l’accordo. In caso contrario, il procedimento si trasforma in una separazione consensuale davanti al Tribunale, che fissa un’udienza per la comparizione dei coniugi.In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dal nulla osta, l’avvocato deve trasmettere l’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Cosa fare, allora, quando ci si trova a dover affrontare una separazione?
Il fai-da-te costa certamente meno, ma la delicatezza di queste situazioni lo sconsiglia. Meglio rivolgersi ad un legale che possa aiutarti a gestire la situazione ed a fare le scelte migliori.
Quanto al procedimento da seguire, la sua scelta dipende prima di tutto dalla legge che, come abbiamo visto, non consente la separazione “in Comune” se ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o se l’accordo trai coniugi prevede trasferimenti patrimoniali. Quella in Tribunale, come detto, ha il difetto di tempi inutilmente lunghi.
Una negoziazione assistita da due avvocati, uno per ciascuno dei coniugi, si risolve rapidamente. Una volta raggiunto l’accordo, basta un incontro tra le parti ed i loro legali e tutto è sistemato. Se ci sono dubbi sui costi, basta chiedere un preventivo scritto. Di solito, il tempo, la fatica e lo stress risparmiati valgono molto più della parcella dell’avvocato.
Credo si tratti, quindi, della soluzione di gran lunga preferibile.
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