0696ae23ca6e3e84d71563a032aaab7aE’ inutile ripercorrere qui tutti i passaggi di una vicenda quasi surreale. La riassumo dicendo che l’Italia ha tentato in tutti modi di rinviare l’applicazione alle concessioni demaniali marittime della direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, “Bolkestein”.
L’intenzione era buona: si voleva tutelare chi in aree demaniali aveva effettuato cospicui investimenti.
Questi investimenti rischiano di andar perduti alla scadenza delle concessioni.
In quel momento, infatti, le opere realizzate rimangono acquisite al demanio.
La soluzione scelta era però oggettivamente incompatibile con il diritto europeo.
Con varie leggi e leggine si è infatti ripetutamente prevista la proroga delle concessioni in essere; da ultimo, al 31 dicembre 2020.
Si trattava di un’evidente elusione della direttiva europea. Visto che le concessioni non potevano essere rinnovate, le prorogavamo (!).

L’esito finale di questa vicenda era quindi scontato.
E’ di oggi il comunicato stampa n. 77/16 con il quale la Corte di Giustizia dell’Unione dà notizia di aver pronunciato l’attesa sentenza nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15
Riporto il titolo del comunicato:
Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.
Tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati
Eccone un breve estratto:

il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità).
Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.
Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione.
L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto,a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

Bisognerà, naturalmente, leggere la sentenza vera e propria per avere un’idea più completa e precisa.
Ad oggi, sembra che la Corte dica: bisogna tener conto degli investimenti dei concessionari, ma rinvii e proroghe delle concessioni non sono lo strumento giusto.
La palla passa, a questo punto, al legislatore nazionale.
I percorsi possibili esistono, e non sono neppure impossibili.
Potrebbe essere sufficiente la previsione dell’obbligo di rimborsare al concessionario la parte di investimenti non ancora ammortizzata a fine concessione.
Vedremo, a questo punto, se il legislatore saprà evitare di cadere nelle solite concessioni demagogiche e troverà una soluzione che tuteli seriamente i concessionari.