I procedimenti amministrativi sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che regola il diritto di accesso ai relativi atti.
Si tratta del diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22, comma 1).
Il successivo comma 4 precisa che oggetto dell’accesso possono essere esclusivamente documenti amministrativi e non anche semplici informazioni o dati.
Inoltre, il diritto di accesso spetta solo agli interessati. L’art. 22, comma 1, lettera b) considera interessato solo chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Per ottenere l’accesso agli atti del procedimento non basta un qualsiasi interesse, ma occorre che questo sia diretto, concreto e attuale.
Il significato di queste parole è chiarito dal successivo art. 24, comma 3, secondo cui non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Per queste ragioni, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (art. 25, comma 2). In particolare, deve essere indicato quale sia l’ interesse del richiedente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti.
Questo perché «L’amministrazione deve accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata, che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo) Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461
Se, a seguito di questa verifica, l’Amministrazione ritiene che l’interesse non abbia i requisiti previsti dall’art. 22, respinge l’istanza di accesso agli atti.
Contro il provvedimento di rifiuto (o contro il silenzio protrattosi per più di 30 giorni dalla richiesta) è possibile ricorrere al TAR.
Mi sembra si possa concludere che la legge 241/90 non tutela un generico diritto alla curiosità (l’interesse deve essere “diretto, concreto” e “corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”) e nemmeno è finalizzata ad attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, consentendo di controllarla a quisque de populo.
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Lo strumento per quest’ultima attività di controllo è infatti l’accesso civico previsto dal D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 (c. d. “decreto trasparenza”), che ha presupposti (e quindi) caratteristiche del tutto diversi dall’accesso agli atti della l. 241/90.
Il diritto di accesso civico è stato recentemente ampliato dal D. Lgs, 25/05/2016 n. 97 (c. d. “Freedom Of Information Act”, in breve “FOIA” ), che lo ha esteso a tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non siano già stati oggetto di pubblicazione. In questo caso, non occorre che il richiedente abbia uno specifico interesse ad accedere a dati e documenti; l’istanza di accesso non richiede quindi alcuna motivazione.
L’unico limite al diritto di accesso civico è costituito dalla necessità di tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti previsti dall’art. 5-bis. L’elenco di questi contro-interessi è, in effetti, abbastanza esteso e comprende, oltre a quanto ovvio (ad es. sicurezza nazionale, ordine pubblico, relazioni internazionali…), anche gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. E’ quindi chiaro che la concreta utilizzabilità dell’accesso civico dipenderà molto dal modo in cui le amministrazioni (e la giurisprudenza) interpreteranno ed applicheranno queste limitazioni.
L’entrata in vigore del FOIA renderà, probabilmente, meno frequente l’utilizzo dell’accesso agli atti previsto dalla vecchia l. 241/90. Va però detto che le regole del FOIA saranno applicabili solo dal 23 dicembre prossimo (salvi i soliti rinvii all’italiana). Per la sua applicazione occorrono inoltre le Linee Guida che l’ Autorità Nazionale Anticorruzione, ad oggi, non ha ancora presentato. Ogni discorso al riguardo va dunque rimandato al momento in cui la nuova normativa sull’accesso civico sarà completata ed effettivamente applicabile.
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